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Assegno di natalità – bonus bebè

IMPORTANTE: l’assegno di natalità è una delle forme di tutela della genitorialità abrogate a partire dal 1° gennaio 2022 con l’introduzione del nuovo assegno unico e universale. La prestazione potrà essere ancora richiesta per eventi (nascite e adozioni) che si siano verificati entro e non oltre il 31 dicembre 2021, presentando la domanda entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia.

 

L’assegno di natalità, conosciuto anche come “bonus bebè”, è una prestazione economica a sostegno del nucleo familiare, erogata dall’INPS per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. La nascita, adozione o affido devono essere avvenuti nel 2021 o nel 2020, in questo secondo caso fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi. L’assegno viene erogato mensilmente fino a quando il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia.

 

Chi può richiedere l’assegno di natalità?
Possono accedere al beneficio i genitori il cui figlio sia nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
– cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, oppure permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea (italiano  o comunitario) non avente cittadinanza di uno Stato membro, oppure ancora carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;
– residenza in Italia;
– convivenza con il figlio: il figlio e il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune.

 

A quanto ammonta l’assegno di natalità?
L’erogazione è modulata su tre fasce ISEE:
– assegno mensile di 160 euro per le famiglie con ISEE minori non superiore a 7.000 euro;
– assegno mensile di 120 euro per le famiglie con ISEE minori superiore a 7.000 euro e inferiore a 40.000 euro;
– assegno mensile di 80 euro per le famiglie con ISEE minori superiore a 40.000 euro.
In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.

 

Come si richiede l’assegno di natalità?
La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia. Se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda, con perdita delle mensilità precedenti.
La domanda può essere presentata:
– tramite il sito dell’INPS, utilizzando il PIN dispositivo
– tramite il Contact Center Integrato dell’INPS: 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante)
– tramite un Patronato.
Tutti gli sportelli del Patronato Acli della provincia di Venezia sono a disposizione per assistenza e per l’inoltro delle pratiche.



A chi è rivolto?

Per i neogenitori