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Assegno unico e universale

L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

 

Chi può richiedere l’assegno? 

L’assegno spetta ai nuclei familiari:
– per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
– per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
2. svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4. svolga il servizio civile universale;
– per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

La prestazione riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc) in possesso dei seguenti requisiti:
– sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
– sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
– sia residente e domiciliato in Italia;
– sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

A quanto ammonta l’assegno? 

L’importo dell’assegno unico e universale è determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista una quota variabile modulata in modo progressivo (da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro).

Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo e per i nuclei con quattro o più figli), madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità.

Infine è prevista una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare e delle detrazioni fiscali medie, che si sarebbero percepite nel regime precedente.

Sul sito dell’INPS è a disposizione un simulatore per calcolare l’ammontare dell’assegno spettante in base alle condizioni famigiari ed economiche del richiedente.

 

Come viene erogato l’assegno?

L’assegno è erogato mensilmente dall’INPS al richiedente o in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

Per i percettori del Reddito di Cittadinanza, l’importo dell’assegno è erogato mediante accredito sulla carta Rdc.

 

Come si richiede l’assegno?

La domanda può essere presentata da uno dei due genitori, a prescindere dalla convivenza con il figlio.

La domanda è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo. Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo. Per le domande presentate nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione, senza aver diritto agli arretrati.

La domanda può essere presentata:
– accedendo dal sito web www.inps.it con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
– gratuitamente tramite enti di Patronato.

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno  è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

 

Come si rinnova l’assegno?

Qualora dalla presentazione della prima domanda, accolta e in corso di validità, non siano intervenute variazioni di rilievo, la domanda stessa si rinnova in automatico dal 1° marzo di ogni anno.

Qualora invece siano intervenute variazioni di rilievo rispetto a quanto indicato nella domanda originaria (nascita di un altro figlio, separazione dei coniugi, frequenza scolastica dei figli maggiorenni, variazione della condizione di disabilità del figlio, variazione delle modalità di pagamento prescelte dal beneficiario, …), queste vanno comunicate utilizzando i canali indicati al paragrafo precedente per la presentazione della prima domanda.

Per godere usufruire dell’importo completo spettante, resta in ogni caso la necessità di rinnovare l’ISEE. In assenza di un’attestazione ISEE valida e aggiornata, dal 1° marzo viene corrisposto l’importo minimo di 50 euro. Eventuali arretrati possono essere recuperati rinnovando l’ISEE entro il 30 giugno.

 

Tutti gli sportelli del Patronato Acli della provincia di Venezia sono a disposizione per assistenza e per l’inoltro delle pratiche. L’attestazione Isee può essere richiesta gratuitamente presso tutti gli sportelli Caf Acli della provincia di Venezia.