
Il decreto legge 221/2021 (Decreto Festività) ha prorogato fino al 31 marzo 2022 i congedi parentali straordinari Covid per i lavoratori-genitori, sia dipendenti che autonomi, nel caso di figli minori in quarantena o in didattica a distanza.
La norma è retroattiva all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022. Eventuali periodi di congedo parentale ordinario, fruiti dai lavoratori-genitori nelle casistiche sotto descritte a decorrere da settembre 2021 e fino alla data di entrata in vigore del decreto 146/20221 che riattivava i congedi (22 ottobre 2021), potranno essere convertiti, a domanda del lavoratore stesso, nel congedo straordinario Covid.
Chi può chiedere il congedo?
Il congedo, con effetti diversi dal punto di vista reddituale e contributivo, può essere chiesto da:
– lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni
– lavoratori dipendenti con figli conviventi tra i 14 e i 16 anni
– lavoratori autonomi con figli conviventi minori di 14 anni
Il requisito dell’età del figlio e della convivenza non sono necessari qualora il figlio sia disabile in situazione di gravità e sia iscritto ad una scuola (di ogni ordine e grado) o sia ospitato in un centro diurno a carattere assistenziale.
Quando si può richiedere il congedo?
In tutti e tre i casi, il lavoratore, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica in presenza (o educativa nel caso di asili nido e scuole dell’infanzia) o della chiusura del centro diurno, disposte con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche;
– dell’infezione da Covid del figlio, risultante da certificazione del medico di base, del pediatra o dell’ASL territorialmente competente;
– della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
In cosa consiste il beneficio?
Il beneficio varia a seconda della tipologia di lavoratore e dell’età del figlio.
– Il lavoratore dipendente con figlio minore di 14 anni riceve un’indennità pari al 50% della retribuzione. Tutto il periodo di congedo è inoltre coperto da contribuzione figurativa.
– Il lavoratore dipendente con figlio tra i 14 e i 16 anni non ha diritto alla retribuzione o a un’indennità, né al riconoscimento della contribuzione figurativa. Ha comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro, in quanto l’assenza sarà considerata giustificata.
– Il lavoratore autonomo iscritto alla Gestione separata con figlio minore di 14 anni ha diritto ad un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
– Il lavoratore autonomo iscritto all’Inos con figlio minore di 14 anni ha diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro svolto.
Come si richiede il congedo?
Per i lavoratori dipendenti il congedo può essere richiesto esclusivamente per via telematica tramite uno dei seguenti canali:
La domanda può essere presentata:
– tramite il sito dell’INPS
– tramite il Contact Center Integrato dell’INPS: 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante)
– tramite un Patronato.
Foto di Thomas Park da Unsplash
Quando?
Da 13-09-2021 a 31-03-2022