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Congedi parentali lavoratori dipendenti

I congedi parentali per lavoratori dipendenti sono un periodo di astensione dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

Da agosto 2022, con il Decreto legislativo 105/2022, sono entrate in vigore alcune novità normative, al fine di promuovere un miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare per tutti i lavoratori che svolgono ruoli di cura come genitori o prestatori di assistenza, puntando anche al raggiungimento di una effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia.

 

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO

Il congedo di paternità obbligatorio è un periodo di astensione dal lavoro della durata di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), che il padre è tenuto a prendersi nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario, tenendo come data di riferimento quella dell’entrata in famiglia del figlio.

Al lavoratore spetta un indennizzo pari al 100% della retribuzione.

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

 

CONGEDI PARENTALI FACOLTATIVI

Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

 

Quanti congedi facoltativi spettano ai genitori?

Considerato il limite sopra indicato, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
– alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi trascorso il periodo di astensione obbligatoria (“maternità”);
– al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Il congedo del padre è fruibile anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
– al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.

Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.

È possibile frazionare a ore il congedo parentale, secondo i criteri e le modalità di fruizione stabilite dalla contrattazione collettiva di settore.

 

Quale indennità spetta per il congedo facoltativi?

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
– alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il 12° anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
– al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al 12° anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
– a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi.

Al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.

Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

 

Come si richiede il congedo facoltativo? 

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata:
– tramite il sito dell’INPS
– tramite il Contact Center Integrato dell’INPS: 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante)
– tramite un Patronato. Tutti gli sportelli del Patronato Acli della provincia di Venezia sono a disposizione per assistenza e per l’inoltro delle pratiche. 

 

(foto di jannoon028 da www.freepik.com)


A chi è rivolto?

Per i genitori