L’Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, chiamato anche Assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concesso ed erogato dall’INPS ai genitori in particolari condizioni occupazionali. In particolare viene riconosciuta alle madri che non hanno diritto all’indennità di maternità prevista dalla legge per le lavoratrici dipendenti e autonome. Si tratta di un aiuto per le mamme che hanno lavorato in modo precario o discontinuo, o che hanno perso il lavoro prima o dopo la nascita del bambino.
Chi può richiedere l’Assegno di maternità dello Stato?
L’Assegno di maternità dello Stato può essere da madri in possesso dei seguenti requisiti:
– residenza in Italia al momento della nascita del bambino o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento
– la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, il possesso di titoli di soggiorno idonei (consulta i dettagli in questa pagina) al momento della presentazione della domanda
– se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione/affidamento
– se disoccupata, deve aver lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali nel periodo indicato nel punto precedente
– se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve avere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto
L’assegno può spettare anche al padre in alcune situazioni particolari, come l’affidamento esclusivo, l’abbandono o il decesso della madre.
A quanto ammonta l’Assegno di maternità dello Stato?
L’importo dell’Assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice d’inflazione calcolato dall’ISTAT. Per l’anno 2026 l’importo massimo ammonta a 2.065,50 euro, da corrispondere in cinque mensilità da 413,10 euro.
L’Assegno non è cumulabile con le altre prestazioni a sostegno della maternità percepite a qualsiasi titolo (come ad esempio l’Assegno di maternità dei Comuni); tuttavia, se l’importo dell’Assegno dello Stato è superiore a quello delle prestazioni di maternità già riscosse, è possibile fare richiesta per la quota differenziale.
Come si richiede l’Assegno di maternità dello Stato?
L’Assegno deve essere richiesto presentata entro sei mesi:
– dalla nascita del bambino
– dall’effettivo ingresso del minore in famiglia, nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale
La domanda può essere presentata:
– tramite il sito dell’INPS (cliccare sul pulsante “Utilizza il servizio”)
– tramite il Contact Center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
– tramite un Patronato.
Tutti gli sportelli del Patronato Acli della provincia di Venezia sono a disposizione per assistenza e per l’inoltro delle pratiche (clicca qui per fissare un appuntamento). L’attestazione Isee può essere richiesta gratuitamente presso tutti gli sportelli Caf Acli della provincia di Venezia.
